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Corsi di formazione SARS-COV-2

A chi sono rivolti questi corsi? Sono obbligatori? Posso seguirli da casa? Quanto costano?

Coronavirus: DPCM 26 aprile 2020

Mag 1, 2020

Riassumiamo quanto di interesse per le attività commerciali, in attuazione dal 4 Maggio:

  1. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1.Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  3. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

    Possibilità di effettuare la vendita d’asporto, fermo restando eventuali Ordinanze Regionali restrittive.

  4. gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

    è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare una mascherina, anche di stoffa, come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie,quindi obbligo di utilizzo nei supermercati da parte dei clienti. 

  5. gli esercizi commerciali aperti sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’ interno dei locali più del tempo necessario all’ acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure:
    1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 
    2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giornoed in funzione dell’orario di apertura. 
    3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. 
    4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
    5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 
    6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. 
    7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 
      1. attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
      2. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
      3. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 
    8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

La mancata attuazione dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le misure contenute nel Dpcm 26.04.2020 devono necessariamente essere integrate con le specifiche Ordinanze Regionali.