Dal 1 aprile 2015 è in vigore il Reg.Ce 1337/13

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo

e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza

delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Riportiamo di seguito schema riassuntivo

Seq. Tipologia informazione da reperire sul certificato o sull’etichetta dell’industria In Etichetta
1 Paese Nascita* “Allevato in:”
2 Stato membro o paese terzo +  Bollo CE macello “Macellato in :”
3 N° Identificativo animale o lotto partita “Lotto”

*A) Suino:

— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi;

— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg;

— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;

* B) Ovino, Caprino:

— il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;

— Qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione “dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento” è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE».

Le indicazioni di cui sopra possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.

Deroga per carni provenienti da paesi terzi :

L’etichetta delle carni, importate per immissione sul mercato dell’Unione e per le quali le informazioni di cui sopra, non sono disponibili, deve contenere l’indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)».

Deroghe per carni macinate e rifilature :

Per per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni:

a) «Origine: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri;

b) «Allevato e macellato in: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;

c) «Allevato e macellato in: non UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell’Unione;

d) «Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell’Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;

e) «Allevato e macellato in: UE e non UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con:

i) carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell’Unione; o

ii) carni ottenute da animali importati nell’Unione e macellati in uno o più Stati membri.