Dal 13 Dicembre 2014 è in vigore il nuovo Reg.Ue 1169/11 sull’etichettatura dei prodotti alimentari,che andrà a modificare le disposizioni esistenti che disciplinano l’etichettatura degli alimenti nell’Unione al fine di consentire al consumatore di adottare decisioni in piena conoscenza di causa e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, garantendo al tempo stesso la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati.Dal 13 dicembre 2016 troverà applicazione invece, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale.

La FOOD SAFETY CONSULTING svilupperà le tabelle nutrizionali in collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria dando la possibilità ai clienti che usufruiranno di questo servizio di utilizzare sulle proprie etichette la seguente denominazione:
PRODOTTO TESTATO DAL SETTORE DISCIPLINARE VET 04 DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA ED PRODUZIONI ANIMALI DELL’UNIVERSITÀ “ FEDERICO II” DI NAPOLI. Per info: 0818790344-segreteria@foodsafetyconsulting.it

PRODUTTORI E COMMERCIO ALL’INGROSSO

Informazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati definiti dal Regolamento preimballati:

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o

nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

e) la quantità netta dell’alimento;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare Responsabile delle informazioni alimentari;

i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto;

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

l) una dichiarazione nutrizionale;

m) sede stabilimento di produzione.(Obbligo reintroddotto per dall’Italia)

Per i produttori di alimenti preimballati le novità sono molteplici:

Dimensioni: le scritte dovranno avere dimensione minima di caratteri tipografici non inferiori a 1,2 mm, oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2. Soltanto nel caso di packaging con superficie inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali.

Metodo di lavorazione: sarà obbligatorio indicarlo per alcuni prodotti, per esempio i decongelati.

Oli e grassi vegetali: sulla confezione non si potrà più scrivere genericamente ‘olio vegetale’ o ‘grasso vegetale’, ma si dovrà precisare, per esempio, ‘olio di girasole’ o ‘grasso vegetale di palma’.

Allergeni: obbligo in etichetta degli eventuali ingredienti che potrebbero comportare un rischio allergenico. Andrà quindi messa in chiaro, con caratteri in grassetto e con un colore diverso per renderli più evidenti, la presenza di ingredienti come il glutine, a tutela dei celiaci, e di allergeni comuni come la frutta in guscio, le arachidi e il sesamo, il pesce e i molluschi e i crostacei, il latte, la soia, il sedano, l’anidride solforosa, i lupini o la senape. Questi obblighi sono validi anche per i cibi non imballati, per esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense;

Data di scadenza: dovrà essere riportata oltre che sulle scatole anche sull’incarto interno del cibo se confezionati singolarmente.

Valori nutrizionali: sarà facoltativo indicarli fino al 13 dicembre 2016, poi diventerà obbligatorio dare informazioni sul contenuto energetico e sulle percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100 g o per 100 ml di prodotto e volendo anche in porzioni.

Prodotti ittici e carni: per il pesce dovranno essere indicate le tecniche di cattura. Mentre da aprile 2015 dovrà figurare sulla confezione il luogo di allevamento e macellazione anche per le carni suine, ovine, caprine e il pollame (al momento tale obbligo è in vigore solo per la carne bovina);

Immagini: aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore.

Inoltre, tutte le etichette dovranno riportare come già accade: denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti e relativa quantità, quantità netta, scadenza e termini di conservazione, nome o ragione sociale dell’operatore o importatore che commercializza il bene, paese d’origine (ove previsto), istruzioni per l’uso (per i casi in cui la loro omissione dovesse rendere difficile un uso adeguato dell’alimento) e volume alcolometrico, solo per bevande contenenti più dell’1,2% di alcool.

VENDITA AL DETTAGLIO ED ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

è obbligatoria la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera:

c)qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o

nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata.

In pratica, quindi, che cosa cambia per i prodotti confezionati venduti al supermercato? In effetti poco, dal momento che l’obbligo di indicare sostanze allergeniche, per esempio, esiste già da anni. È stato introdotto da una legge del 2006 (il decreto legislativo 114), che a sua volta ha recepito la direttiva Ue 2000/13/CE. Quello che cambia è il modo in cui la presenza degli allergeni dovrà essere segnalata (e vale anche per i prodotti sfusi), che dovrà essere molto più evidente «attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo». Stesso discorso anche per i valori nutrizionali, già presenti sul packaging di quasi tutti i prodotti.

Cosa cambia nel menù dei ristoranti

Diverso, invece, il caso della ristorazione. Dal momento che le disposizioni sugli allergeni riguardano sia gli alimenti pre-imballati sia quelli sfusi, l’indicazione della loro presenza dovrà essere segnalata anche per i piatti del menu di ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, mense, ospedali, bancarelle di fiere, persino compagnie aeree e ferroviarie se la tratta inizia in un paese Ue